Come si costituisce una Comunità Energetica
Si identificano 4 fasi principali:
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1 Costituzione del soggetto giuridico.
Le configurazioni per l’autoconsumo possono avere diverse forme giuridiche (come cooperativa, associazione, fondazione, etc.), scelte in base alle esigenze dei partecipanti. I rapporti tra i partecipanti sono regolati da un accordo privato, in cui vengono stabilite anche le modalità di suddivisione degli incentivi e dei benefici nel rispetto della normativa vigente. Viene inoltre individuato un referente (detto “Soggetto Referente”), che rappresenta la configurazione ed è l’unico interlocutore nei confronti del GSE per tutti gli aspetti operativi e amministrativi. Nel caso delle configurazioni di AID e AUC non è necessario costituire un nuovo soggetto giuridico: nell’AUC, infatti, il riferimento è il condominio stesso, mentre nell’AID la configurazione fa capo a un unico soggetto, per cui non serve creare un’entità distinta. -
2 Studio di fattibilità e adesione dei membri.
Questa fase prevede la progettazione degli impianti rinnovabili con l’obiettivo di massimizzare la quota di energia condivisa e la gestione delle pratiche di adesione dei singoli membri al soggetto giuridico. In caso di AID, è previsto un unico soggetto che produce e condivide energia, quindi non è necessaria alcuna sottoscrizione. Nel caso dell'AUC l’adesione è rivolta esclusivamente ai singoli condòmini. -
3 Realizzazione dell'impianto.
Una volta progettato l'impianto rinnovabile, si procede con la sua realizzazione e la connessione alla rete elettrica. Questo passaggio è comune a tutte e 3 le configurazioni. -
4 Incentivi e gestione.
Il referente presenta richiesta di accesso al servizio per l'auoconsumo diffuso e a seguito del riconoscimento della comunità da parte del GSE, la configurazione accede agli incentivi (tariffa premio incentivante) secondo le modalità previste dalla normativa per un periodo di 20 anni. Questo passaggio è comune a tutte e 3 le configurazioni.